“[…] l’art. 400, comma 11, del decreto legislativo n. 297 del 1994, nel prevedere che, in materia di
concorsi per titoli ed esami «l’attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi,
sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva», si limita a stabilire una soglia
minima non raggiunta la quale non è mai consentito l’accesso alla prova successiva […]
Cons. Stato, Sez. VI, 5 novembre 2021, n. 7386
– in Il Foro amm., 11, 2021, pag. 1725.