1. Per giurisprudenza costante il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia
commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base ad un
generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato
ancor più importante in quanto occorre assicurare par condicio nonché massima accelerazione
possibile nelle procedure (Cons. Stato n. 28/2024); in forza di tale principio ciascuno sopporta le
conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano
incidere sulla posizione di altri candidati.
Si veda, sul punto specifico, la sentenza del Consiglio di Stato n. 10241 del 21 novembre 2022 in cui
si afferma in particolare che: “il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative e di
massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno
sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 … )”. Ed ancora che: “se l’errore è riconoscibile
secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi
all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente” (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno
2019, n. 4198). […]
Consiglio di Stato, Sezione Settima, 3 giugno 2024 n. 4951