“[…] alla definizione della strada vicinale “pubblica” è essenziale, insieme alla sottoposizione a
servitù di uso pubblico a favore di una determinata collettività, la non appartenenza allo Stato o ad
altro ente pubblico, vale a dire che la strada sia di proprietà privata […]
Tar Toscana – Firenze, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 170