“[…]il Collegio rileva l’infondatezza della prima censura, essendo del tutto condivisibile l’avviso del primo giudice che ha escluso l’operatività del silenzio-assenso ex articolo 20, comma 6, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pure dopo le modifiche generali all’istituto introdotte nel 2016, alle ipotesi di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici di cui all’articolo 14 del
Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 616
– in Riv. giur. dell’edilizia, 2, 2022, pag. 477 e ss.