“[…] Il difetto di sottoscrizione rileva quale carenza di un elemento essenziale dell’offerta, poiché, secondo l’opinione prevalente, la firma serve innanzitutto a documentare la legittima provenienza di un documento ed a riferirne con certezza il contenuto ad un determinato soggetto […]
Tar Abruzzo – Pescara, Sez. I, 21 gennaio 2022, n. 23