“[…] Il d.m. 5 maggio 2011 […] distingue per l’accesso agli incentivi, prevedendone un differente meccanismo (art. 4), tra “piccoli impianti” e “grandi impianti”, come definiti dall’art. 3.
Ai sensi di detto articolo, “piccoli impianti”, sono “gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di
Tar Lazio – Roma, Sez. III ter, 10 gennaio 2022, n. 157