“[…] Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001, infatti, l’autorità competente può “subordinare l’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. a specifiche prescrizioni finalizzate all’eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull’ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione successive a quella preliminare” […]
Tar Puglia – Bari, Sez. II, 10 gennaio 2022, n. 47