“[…] la disposizione dell’art. 123, comma 1, lettera c) del d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 443 […] non risulta applicabile al concorso in esame.
Infatti, la norma applicabile ratione temporis alla procedura selettiva in questione recitava testualmente: “costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi di cui all’articolo 122 le seguenti imperfezioni e infermità: …c) le infermità e gli esiti di lesione della cute […]
Cons. Stato, Sez. IV, 1 dicembre 2020, n. 7621
– in Il Foro Italiano, 4, 2021, pag. 217 e ss.