Il contributo integrativo dovuto da soggetti che sono iscritti alla gestione separata
dell’INPS – e non all’INARCASSA – non costituisce affatto un contributo previdenziale, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 […]
In ordine alla natura del contributo integrativo dovuto dai soggetti iscritti alla gestione separata dell’INPS.
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