1. “[…] Gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non
atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale – che è alla base della
teoria della prova indiziaria – quae singula non prosunt, collecta iuvant, al fine di valutare
l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità dell’impresa […]
Cons. Stato, Sez. III, 20 dicembre 2021, n. 8444