“[…] La contestazione della legittimità della composizione della Commissione giudicatrice deve essere proposta tempestivamente, non attendendo gli esiti della gara a meno che parte ricorrente non individui un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta”
Tar Puglia – Lecce, Sez. II, 20 dicembre 2021, n. 1844