“[…] la conformità di un atto alle norme di legge va valutata alla luce della normativa di riferimento, e non alla luce di non meglio precisati “sistemi informatici”, i quali non essendo fonti del diritto non possono sovvertire le ordinarie regole giuridiche, è sufficiente rilevare […]
Tar Puglia – Lecce, Sez. II, 21 settembre 2021, n. 1373
– in Guida al Diritto, 39, 2021, pag. 87 ess.