“[…] la licenza di porto delle armi costituisce un’eccezione al generale divieto di portare le armi al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, sancito dagli articoli 699 del codice penale e 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
Tar Lombardia – Milano, Sez. I, 16 aprile 2021, n. 964
– in Archivio delle locazioni del condominio e dell’immobiliare, 4, 2021, pag. 412 e ss.