1. “[…] la nozione di «normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di
indirizzo relativi all’habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori», di cui
all’allegato I, terzo comma,
Corte di Giustizia U.E., Sez. I, 9 luglio 2020, C-297/19
– in Giurisprudenza Italiana, 7, 2021, pag. 1581 e ss., con commento di Vera Bilardo, Carattere
“significativo” del danno alla biodiversità e nomale gestione dei siti.