“[…] L’art. 23 della legge, nel circoscrivere l’ambito di applicazione del diritto di accesso,
statuisce che detto diritto “si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende
autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi” […]
Tar Lazio – Roma, Sez. I ter, 7 ottobre 2021, n. 10253