“[…] Discende pianamente dall’art.120,co.7 c.p.a., immutato ab origine dal primo testo :”i nuovi
atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi
aggiunti.” […]
Tar Lazio – Roma. Sez. III, 7 settembre 2021, n. 9531