“[…] Sussiste anche la non manifesta infondatezza della questione.
[…] la perentorietà della formulazione della disposizione, suffragata poi da giurisprudenza
sostanzialmente unanime sul punto, a valere come “diritto vivente” […]
Tar Lazio – Roma, Sez. II bis, ord. 22 luglio 2021, n. 8854