“[…] La notifica del titolo va […] effettuata all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso l’Avvocatura dello Stato, trattandosi di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria e non applicandosi l’art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 […]
Tar Lazio – Roma, Sez. I bis, 7 giugno 2021, n. 6711