Cass. Civ., Sez. Unite, ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23906
L’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo e
delle competenze proprie ed esclusive dell’organo dell’azione amministrativa è configurabile, ai
sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, soltanto quando:
– l’indagine svolta dal giudice amministrativo abbia ecceduto i limiti del riscontro di legittimità del
provvedimento impugnato