Cass. civ., Sez. I, ordinanza 7 settembre 2020, n. 18566
In materia di espropriazione per pubblica utilità, la necessità di interpretare il diritto
interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo
cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, comporta che l’illecito
spossessamento del privato da parte della Pubblica Amministrazione e l’irreversibile
trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, anche
quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all’acquisto dell’area da parte
dell’Amministrazione