Sotto il profilo più strettamente edilizio, l’art. 31 della legge urbanistica fondamentale n. 1150/1942, così come modificato dall’art. 10 della “legge ponte” n. 765/1967, stabiliva che “chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, delle concessioni edilizie […]
Sulla legittimazione ad agire in materia edilizia: il criterio della cd. “vicinitas”.
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