E’ noto come, sotto il vigore dell’abrogato codice di procedura penale, la concomitante pendenza dei due giudizi, penale ed amministrativo, ponesse l’onere per il giudice della responsabilità amministrativa di valutare se ricorressero i presupposti normativi per la sospensione del giudizio; il che si determinava in base al disposto del previgente art. 3 c.p.p., nel caso la cognizione del reato potesse influire sulla decisione del giudizio pendente dinanzi alla Corte dei Conti […]
Sui rapporti tra giudizio contabile e giudizio penale
17
Set