Deve premettersi che con l’art. 21 nonies della L. n. 241/90 e ss.mm. ed ii., il legislatore è intervenuto per colmare un’importante lacuna legislativa: prima dell’entrata in vigore dell’articolo in commento, infatti, la disciplina dell’annullamento era affidata esclusivamente all’elaborazione giurisprudenziale, oltre che all’approfondimento dottrinario.
Sulla possibilità di annullare, in autotutela, il bando, le singole operazioni di gara ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
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Set