L’art. 60 del D.P.R. 3/1957 prescrive: “L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente” […]
Sul divieto di cumulo di impieghi per i pubblici dipendenti
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Mar