Appalti

APPALTI:  1. Giustizia Amministrativa -Processo amministrativo -Appalto –Gara -Impugnativa di provvedimenti di esclusione -Onere di notificazione al almeno un controinteressato ex art. 41 c.p.a. -Non sussiste -Ragioni. 2. Appalto -“Lex specialis” di gara -Requisito del “servizio analogo” -Natura -Elemento di natura tecnico-professionale -Ragioni: art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023. 3. Appalto -Gara – Avvalimento “operativo” -Richiesta di struttura contrattuale specifica – Necessità -Ragioni. 4. Appalto -Gara – Avvalimento per il requisito del “fatturato specifico” -Natura: messa a disposizione del complessivo apparato esperienziale su attività già svolta -Effetti: contenuto generico all’interno del contratto di avvalimento -Sufficienza. 5. Appalto -Gara – Avvalimento per il requisito del “fatturato specifico” -Equiparazione all’avvalimento “operativo” – Espressa indicazione delle strutture che avevano permesso all’ausiliaria di arrivare a “quel” fatturato poi “prestato” all’ausiliata -Non è necessario: salava diversa e specifica disposizione di gara.

1. – Come ormai consolidato in giurisprudenza, infatti, non vi è obbligo di notificazione ad alcun
controinteressato ai sensi dell’art. 41 c.p.a. nell’ipotesi d’impugnativa di provvedimenti di esclusione
da una procedura a evidenza pubblica, in quanto trattasi di atti che hanno come destinatari solo i
soggetti esclusi e rispetto ai quali nessuna posizione di vantaggio si è consolidata in capo agli altri
partecipanti al procedimento di gara ancora “in itinere” (Cons. St., sez. V, 28 agosto 2019, n. 5926;
Cons. St., sez. VI, 25 luglio 2019, n. 5264; T.A.R. Puglia, sez. III, 28 maggio 2019, n. 744; T.A.R.
Lazio, sez. II, 5 marzo 2014, n. 2550; Cons. St., sez. V, 25 marzo 2002, n. 1687, oltre a giurisprudenza
analoga in tema di concorsi);
2. si deve, dapprima, correttamente inquadrare la natura del requisito del “servizio analogo” richiesto
dalla specifica “lex specialis” di gara;
– al riguardo, il Collegio ritiene che il requisito in questione, costituente il c.d. “fatturato specifico”,
debba essere identificato quale elemento di natura tecnico-professionale;
– se, notoriamente, la giurisprudenza aveva espresso incertezze in ordine al corretto inquadramento
del requisito in esame, ora nessun dubbio può sussistere alla luce del nuovo codice dei contratti
pubblici (d.lgs. n. 36/2023) che, in particolare, all’art. 100, comma 11, lo qualifica espressamente di
natura tecnico-professionale;
3. nell’avvalimento “operativo”, infatti, la richiesta della struttura contrattuale specifica appare logica
perché la stazione appaltante deve avere la possibilità di conoscere le effettive risorse che verranno
messe a disposizione dell’ausiliata ai fini della (futura) esecuzione del contratto, anche per verificarne
l’adeguatezza, meno logica e contraria anche al principio generale del “favor partecipationis” è la
pretesa di conoscere nello specifico quali mezzi e/o risorse di ogni tipo l’impresa ausiliaria abbia
utilizzato per stipulare contratti idonei a raggiungere il valore indicato dalla stazione appaltante,
contratti magari già conclusi e collegati a strumenti (risorse e mezzi) che non saranno mai utilizzati
nell’esecuzione del contratto da stipulare all’esito della procedura a evidenza pubblica;
4. mediante l’avvalimento per il requisito del “fatturato specifico” viene messo a disposizione il
complessivo apparato esperienziale su attività già svolta, giustificandosi, pertanto, le affermazioni dal
contenuto generico all’interno del contratto di avvalimento in questione, non dissimilmente da quanto
accade in caso di avvalimento “di garanzia”;
5. ora, se, come evidenziato, il legislatore ha inteso qualificare il requisito del “fatturato specifico”
come di natura di capacità tecnico-professionale ciò non toglie che nelle singole leggi di gara debba
tenersi conto della peculiarità dell’avvalimento sul “fatturato specifico”, che non può essere
equiparato, per le ragioni sopra addotte, a quello dell’avvalimento operativo ai fini dell’esecuzione
del contratto, per cui, in assenza di una norma specifica del disciplinare che richieda l’espressa
indicazione delle strutture che avevano permesso all’ausiliaria di arrivare a “quel” fatturato poi
“prestato” all’ausiliata – come nel caso di specie – non può pretendersi che il contratto di avvalimento
sia così dettagliato, solo perché l’art. 100 d.lgs. cit. ha qualificato il fatturato specifico come requisito
di capacità tecnica e professionale.

T.A.R. Calabria -Catanzaro – Sezione Seconda – Sentenza 14 marzo 2025, n. 503.

 

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