1. «Con riguardo alle deliberazioni che annualmente fissano le tariffe inerenti ai tributi locali, si è
ritenuto inoltre che le stesse siano immediatamente lesive dei soggetti contribuenti per la modalità
esecutiva della corrispondente imposizione, che comporta che, già con l’adozione delle tariffe nelle
diverse misure in relazione alle diverse categorie di utenti, se ne possa constatare la lesività per gli
appartenenti a tali categorie, senza necessità di attendere alcun atto applicativo (in tale senso, di
recente Cons. Stato, V, 20 maggio 2024 n. 4478, in riferimento alla delibera di approvazione di tariffe
TARI). In particolare, quando sia nota al contribuente la categoria di appartenenza, secondo il
regolamento comunale, e venga contestata l’imposizione o la modifica tariffaria, pur generale ed
astratta, ma riferita alla categoria alla quale il contribuente risulta appartenere, l’atto amministrativo
generale che fissa le tariffe va considerato immediatamente lesivo nei suoi confronti, perciò
impugnabile nel termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione (in termini, Cons. Stato,
sez. V, 16 settembre 2024, n. 7601, che richiama anche Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 2019, n.
6238).
2. E’ dirimente, infatti, quanto stabilito al quarto alinea del provvedimento qui in contestazione, ossia:
«di informare della presente deliberazione tutte le società concessionarie di suolo demaniale per
l’apposizione di cavidotti a servizio di impianti per la produzione di energia con le modalità ritenute
opportune». Parte resistente ha in tal modo assunto uno specifico onere di informazione delle imprese
del settore interessate dal provvedimento, rilevante in questa sede al fine della determinazione del
giorno da cui computare il decorso del termine decadenziale di cui agli articoli 29 e 41, comma 2,
cod. proc. amm.».
Si tratta, va precisato, di onere informativo di segno diverso – non essendoci altrimenti ragione per
contemplarlo nella deliberazione consiliare di cui è causa – rispetto alla mera pubblicazione degli
avvisi di pagamento per il CUP 2023 nel sito internet istituzionale della Provincia di Potenza.
Infine, va osservato come nel caso di specie (a differenza di quanto verificatosi nella fattispecie decisa
con la citata decisione n. 641 del 2024) la Edison abbia specificamente contestato la tesi della
conoscenza del provvedimento avversato tramite pubblicazione nel sito internet istituzionale
dell’avviso di pagamento, appunto facendo valere il ripetuto onere informativo.
3. L’intervento legislativo del 2021 assoggetta allo speciale regime tariffario contemplato dal comma
831, tra l’altro, «l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di
complementarietà ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale»
(Cons. Stato, sez. VII, 4 novembre 2022, n. 9697).
Coll’intervento di interpretazione autentica del 2021, il legislatore ha introdotto anche per le Province
la “misura minima” del canone dovuto in misura di € 800,00, in precedenza prevista dal secondo
periodo del comma 831 per i soli Comuni.
4. La scelta normativa, infatti, muove del senso dell’individuazione di un criterio di calcolo
determinato a monte dal legislatore, ove l’aggettivo “minima” si riferisce all’ammontare, appunto,
minimo in ogni caso dovuto da ciascun soggetto passivo del canone e non, come ha fatto mostra di
ritenere parte intimata, a una mera base di calcolo liberamente elevabile.
Alcuna modifica, diversamente, ed è dato saliente, è stata apportata alla modalità di determinazione
del canone prevista dal medesimo comma 831.
Da altra angolazione, la (non condivisibile) lettura del dato normativo svolta dalla Provincia di
Potenza finisce col deprivare di effettività l’intervento normativo del 2021. Appare problematico
comprendere quale sarebbe il senso di una disposizione di interpretazione autentica che nulla
aggiungerebbe all’assetto normativo previgente, lasciando sostanzialmente libero l’Ente impositore
di variare le modalità di calcolo legislativamente stabilite.
T.A.R. Basilicata –Sentenza 8 febbraio 2025, n. 99.