Appalti

APPALTI – Project Financing: 1. Appalti – Project Financing -Risarcimento danni da responsabilità precontrattuale – Mancato avvio procedura competitiva -Iconfigurabilità -Approvazione del progetto e dichiarazione di pubblico interesse -Mera aspettativa -Non risarcibile -Ragioni.

1. Con particolare riguardo alla tematica della finanza di progetto, il risarcimento del danno da
responsabilità precontrattuale dell’amministrazione è da escludere qualora (tra le altre circostanze)
sia accaduto che “la procedura competitiva non [è] stata neppure avviata, essendosi arrestato il
procedimento alla fase di approvazione del progetto”: ciò in quanto, pur dopo la dichiarazione di
pubblico interesse, “il promotore non acquisisce alcun diritto pieno all’indizione della procedura, ma
una mera aspettativa, condizionata dalle valutazioni di esclusiva pertinenza dell’amministrazione in
ordine all’opportunità di contrattare sulla base della medesima proposta. Detta aspettativa non è
quindi giuridicamente tutelabile rispetto alle insindacabili scelte dell’amministrazione e la posizione
di vantaggio acquisita per effetto della dichiarazione di pubblico interesse si esplica solamente
all’interno della gara, una volta che la decisione di affidare la concessione sia stata assunta”.

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 4 febbraio 2025, n. 873.

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