1. L’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso stabilisce la
competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione
è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una
controversia tra quest’ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto
di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro,
ma la destinazione del viaggio sia all’estero.
Corte giustizia Unione Europea, Sez. II, Sent., (data ud. 29/07/2024) 29 luglio
2024, n. 774/22 in Guida al Diritto n. 38, 12 ottobre, 2024, pag. 104, con commento di Marina
Castellaneta “Contratti di viaggi, competenza territoriale e internazionale anche se le parti sono dello
stesso stato”.