Il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall’art. 506, primo comma,
cod. civ. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all’art. 498 cod. civ.), non esclude, infatti, che i
creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque
procedano verso l’erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione
predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell’eventuale residuo, sicché l’erede contro
il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se
tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, secondo comma, n. 2,
cod. civ.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l’asse ereditario sia stato
originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel
pagamento di creditori presentatisi in precedenza.
Cass. civ. Sez. II, 24 ottobre 2024, n. 27626, in Guida al Diritto, pag. 88, con
nota di Mario Piselli.