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PROFESSIONI: Liquidazione dei compensi – Opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo – Valore della causa – Indeterminabile – Sussiste.

Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla
sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex
art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall’entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica
l’art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma
deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e
l’oggetto del giudizio, relativo all’accertamento dell’insolvenza, e non la delimitazione quantitativa
del dissesto, tenuto conto che, rispetto ad essa, la legittimità della risoluzione del concordato
costituisce un mero presupposto.

Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 15/10/2024) 24 ottobre 2024, n. 27638, in Guida al Diritto n.45, 30 novembre 2024, pag. 90, con nota di Mario Piselli.

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