1. Il requisito della vicinitas, quale condizione della legittimazione ad agire, è intrinseco nella qualità
di condomino ma non assorbe, neppure in tale peculiare ipotesi, quello dell’interesse ad agire, che va
dimostrato in concreto, anche in corso di causa; esso, tuttavia, sussiste ogniqualvolta l’intervento
contestato sia una sopraelevazione, e il condomino lamenti il pregiudizio all’aspetto architettonico
dell’edificio, giusta l’operatività in tali ipotesi dell’art. 1127, commi 2 e 3, c.c. operatività dell’art.
1127 c.c..
2. Benché la sanzione acquisitiva al patrimonio dell’ente, in caso di inottemperanza dell’ordine di
demolizione dell’abuso edilizio, operi «di diritto», non è possibile prescindere dagli adempimenti
formali necessari al fine di addivenire al trasferimento di proprietà, che necessita di un titolo; pertanto,
il mancato accertamento dell’inottemperanza, unitamente peraltro all’adozione di atti e/o
comportamenti dell’Amministrazione incompatibili con l’esercizio di tale potestà acquisitiva,
possono escludere la colpevolezza del proprietario, non determinando il trasferimento della proprietà,
ferme restando le responsabilità – civili, amministrative, penali e contabili – dei funzionari dei
funzionari che non hanno dato seguito al procedimento sanzionatorio secondo le scansioni temporali
previste dal legislatore. […]
Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 22 gennaio 2024, n. 806, in Rivista Giuridica dell’Edilizia, n. 2/2024, pag. 313