Edilizia ed Urbanistica

EDILIZIA E URBANISTICA: 1. Edilizia e urbanistica – Silenzio assenso – Decorso termine di sessanta giorni – Attività non conforme alle norme –– Formazione – Configurabilità -Ragioni. 2. Edilizia e urbanistica – Immobili destinati ad attività agrituristiche –Applicazione dei benefici riservati all’attività agricola – Possibilità in presenza di un rapporto di correlazione.

1. Anche ove l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non sia conforme alle
norme, si rende comunque configurabile la formazione del silenzio assenso.
Ciò si ritiene confermato da puntuali ed univoci indici normativi con i quali il legislatore ha inteso
chiaramente sconfessare la tesi secondo cui la possibilità di conseguire il silenzio-assenso sarebbe
legata, non solo al decorso del termine, ma anche alla ricorrenza di tutti gli elementi richiesti dalla
legge per il rilascio del titolo abilitativo: in tal senso, tra l’altro, si pone l’espressa previsione della
annullabilità d’ufficio di cui all’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 anche nel caso in cui il
“provvedimento si sia formato ai sensi dell’art. 20”, che presuppone evidentemente che la violazione
di legge non incida sul perfezionamento della fattispecie, bensì rilevi (secondo i canoni generali) in
termini di illegittimità dell’atto. Al fine di dare un senso alla previsione normativa in forza della quale
opera il silenzio – come manifestazione della volontà della Amministrazione – è necessaria una sua
applicazione che sia il più possibile scevra da ulteriori filtri applicativi onde evitarne una
neutralizzazione nei fatti. Non si tratta quindi di valutare se la domanda, in astratto sia assentibile in
quanto in possesso di tutti i requisiti ma piuttosto se la domanda possieda quel minimum di elementi
essenziali per il suo esame e non rappresenti erroneamente i fatti. In tali condizioni è
l’amministrazione che deve svolgere il procedimento nei tempi prefissati dalla legge pena la
formazione del silenzio. Diversamente opinando, la mancata applicazione della disciplina sul silenzio
in considerazione della frapposizione per tale via di un “filtro” – non legislativamente previsto –
comporterebbe la neutralizzazione della forza della disposizione sul silenzio, posta a garanzia dei
cittadini, ed il conseguente spostamento in sede giurisdizionale della valutazione circa la congruità
dell’istanza. Né – in una ottica di bilanciamento degli interessi in gioco – l’amministrazione rimane
priva di possibilità di agire stante il potere di annullamento d’ufficio a fronte del formarsi del silenzio
a causa dell’inadempimento a provvedere nei termini.
2. Secondo le leggi di riforma statale (l. n. 96 del 2006 e d.lgs. n. 228 del 2001) l’agriturismo diviene
uno dei possibili modi di pratica agricola, destinato a fruire dei medesimi benefici riservati alla stessa,
purché si mantenga con essa in rapporto di correlazione.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 30 novembre 2023, n. 10383 in Rivista Giuridica dell’Edilizia, n. 2/2024, pag. 301

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