Appalti

APPALTI: 1. Appalti – Appalti pubblici – Procedura di gara – Cooptazione – Possibilità e limiti – Ragioni. 2. Appalti – Appalti pubblici – Procedura di gara – Cooptazione – Possibilità da parte di ogni concorrente.

1. In sede di gara d’appalto, l’istituto della cooptazione consente al concorrente, in via eccezionale e
derogatoria, di indicare come esecutrice dei lavori, nel limite del 20 per cento dell’importo
complessivo dell’affidamento, un’impresa priva dei requisiti di qualificazione prescritti dalla lex
specialis ma in possesso di una qualificazione corrispondente, se non alla categoria, all’importo dei
lavori ad essa riservati; l’impresa cooptata non è quindi tenuta a dimostrare il possesso degli specifici
requisiti di qualificazione richiesti dal bando o dalla lettera d’invito (che devono essere invece
posseduti dall’impresa o dalle imprese concorrenti), purché qualificata in altra o altre categorie per
una ammontare complessivo almeno pari alla propria quota di lavori. Si tratta di una forma speciale
di cooperazione nell’esecuzione dell’appalto, che ha l’obiettivo di offrire alle imprese non totalmente
prive di qualificazione, in quanto già qualificate in relazione a categorie diverse e per importi
complessivamente utili, l’opportunità di maturare i requisiti necessari a conseguire l’attestazione SOA
per ulteriori categorie di lavori.
2. Stante la ratio sottesa, va ammesso il ricorso alla cooptazione anche da parte dei consorzi stabili e
da parte di ogni concorrente, quale che sia la forma di partecipazione prescelta.

Tribunale Amministrativo della Campania – Salerno, Sezione Prima, sentenza 11 giugno 2024, n. 1267 in Guida al Diritto, n. 26/2024, pag. 96: “In linea con la visione codicistica valorizzato l’accesso al mercato” di D. Ponte

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