Contratti della P.A.

CONTRATTI DELLA PA: 1. Contratti della PA – Obbligazioni in genere – Obbligazioni pecuniarie – Interessi – Moratori – Prestazione di struttura sanitaria convenzionata con il SSN – Natura – Contratto a favore di terzi – Ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte dell’amministrazione obbligata – Conseguenze – Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 – Applicabilità.

1. Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private
con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il
rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l’8 agosto
2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002,
avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla
erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la
previsione dell’erogazione di un corrispettivo da parte dell’amministrazione pubblica. Ne consegue
che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione
obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n.
231 del 2002.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 14 dicembre 2023, n. 35092, in La nuova giurisprudenza civile, n. 3/2024, pag. 515: “Sull’applicabilità degli interessi legali di mora nelle transazioni commerciali di prestazioni sanitarie” di P. Migliore

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