Pubblico impiego

PUBBLICO IMPIEGO: 1. Pubblico impiego – Comando – Nozione – Assegnazione temporanea presso differente amministrazione o ente pubblico – Dissociazione tra titolarità del rapporto ed esercizio dei poteri di gestione – Modifica del c.d. rapporto di servizio. 2. Pubblico impiego – Impiegati di enti pubblici in genere – Rapporto di impiego – Svolgimento – Personale fuori ruolo, comandato, in distacco di diritto pubblico – Art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 – Oneri economici anche correlati allo svolgimento di mansioni superiori o a casi di demansionamento – Soggetto legittimato passivo – Amministrazione di appartenenza – 3. Pubblico impiego – Impiegati di enti pubblici in genere – Rapporto di impiego – Svolgimento – Pubblico impiego contrattualizzato – Art. 23 bis, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 – Assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private – Natura – Comando – Peculiarità – Fattispecie.

1. In tema di pubblico impiego privatizzato, ricorre l’istituto, di natura straordinaria, del comando
quando il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione,
viene temporaneamente a prestare servizio presso differente Amministrazione o diverso ente pubblico
per esigenze esclusive di detta Amministrazione o di tale ente, determinandosi una dissociazione fra
titolarità del rapporto d’ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione, cui consegue
una modifica del c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo
organizzativo-funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’amministrazione di
destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente fa sua opera. […]

Cassazione Civile, Sezione Quarta, Ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1471 in Giurisprudenza Italiana, n. 6/2024, pag. 1389: “Comando, distacco e assegnazione temporanea nella PA: un puzzle da ricomporre” di G. QUADRI

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