1. L’appartenenza comprovata di una persona ad un movimento religioso considerato dall’autorità
amministrativa competente, tenuto conto delle sue caratteristiche, come rappresentativo di una
minaccia per lo Stato, può giustificare il rifiuto di autorizzare tale persona all’esercizio della
professione di guardia o di agente di sicurezza, a condizione che il provvedimento in questione abbia
una base giuridica accessibile e prevedibile; sia adottato avuto riguardo al comportamento o
alle azioni dell’interessato; sia adottato, tenuto conto dell’attività professionale di tale persona, al fine
di prevenire il verificarsi di un rischio reale e grave per la società democratica e persegua uno o più
scopi legittimi ai sensi dell’articolo 9 par. 2 della Convenzione; sia proporzionato al rischio che
intende prevenire nonché allo scopo legittimo che intende perseguire; sia possibile un autonomo e
effettivo controllo giurisdizionale e contenga adeguate garanzie procedurali.
Corte Europea diritti dell’uomo, Parere Consultivo 14 dicembre 2023, in Nuova Giurisprudenza Civile, n. 3/2024, pag. 605: “I limiti di manifestare la propria religione nel prisma della competenza consultiva della Corte EDU” di S. Bertoccovedi il documento