1. Va rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale:
dica la Corte di giustizia se i principi recati dall’art. 3 della direttiva 2001/28/CE e dall’art. 4 della
direttiva 2018/2001/UE ostano o non ostano a una normativa interna, quale l’art. 7, comma 7, del
decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 luglio 2019, che, nell’ambito di un regime
nazionale di sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, preveda, con riferimento a
fattispecie in cui i produttori vendono l’energia sul libero mercato, un meccanismo incentivante (c.d.
“a due vie”) in forza del quale, rispetto ai soli impianti di nuova costruzione di potenza pari o
superiore a 250 kW, l’incentivo è calcolato come differenza tra la tariffa spettante all’impresa
(determinata tenendo conto, da un lato, delle tariffe di riferimento previste per ciascuna tipologia
d’impianto e d’intervento, dalla normativa applicabile e, dall’altro, delle riduzioni offerte al ribasso
dall’operatore nell’ambito delle procedure di asta o registro, nonché delle ulteriori decurtazioni
previste in via generale dalla normativa interna) e il prezzo zonale orario, con conseguente obbligo
di riversare le somme eccedenti il valore della tariffa spettante quando il prezzo zonale orario sia a
essa superiore (c.d. “incentivo negativo”).
Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ordinanza 30 gennaio 2024, n. 926 in Rivista Giuridica dell’Edilizia n. 2/2024, pag. 203