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ENERGIA – RISARCIMENTO DANNI DA RITARDO: 1. Energia -Risarcimento danni da ritardo nella conclusione del procedimento di a.u. – Mancanza del danno -Infondatezza della domanda risarcitoria.

1. E’ evidente che se l’autorizzazione richiesta non poteva essere concessa non vi è spazio per poter
richiedere i danni per non aver fruito di tariffe incentivanti che avrebbero richiesto il rilascio
dell’autorizzazione richiesta.
Al di là delle responsabilità sull’eccessiva durata del procedimento, non vi è stato il conseguimento
del bene della vita che almeno in teoria avrebbe potuto far ottenere i benefici auspicati.
Manca, pertanto, qualsiasi danno da valutare.

Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 16 luglio 2024, n. 6411

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