1. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale
difformità da esso, laddove le misure ripristinatorie di carattere reale non siano possibili e si debba
quindi procedere all’irrogazione di una mera sanzione pecuniaria – c.d. fiscalizzazione dell’abuso ai
sensi del DPR 380/2001 art. 33 – con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, deve intendersi
il momento di realizzazione delle opere abusive.
2. Ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, comma 2, del
D.P.R. n. 380 del 2001, deve procedersi alla individuazione della superficie convenzionale ai sensi
dell’art. 13 della l. n. 392 del 1978 ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base
del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato
dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va
attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 8 marzo 2024, n. 3 in Il Quotidiano Giuridico, 22/03/2024, “Fiscalizzazione dell’abuso edilizio nel caso di impossibilità di demolire: come calcolare la sanzione?” di F. D’Alessandri