1. Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede che non
possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli
affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l’affinità
deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in
giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall’art. 3
della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
Corte Costituzionale, sentenza 18 giugno 2024, n. 107