1. E’ evidente, pertanto, che la mancata concessione dell’autorizzazione in tempo utile non è stata la
conseguenza di uno svolgimento tardivo del procedimento portato avanti dalla Regione, ma del
ritardo con cui è stata fornita tutta la documentazione necessaria per valutare la richiesta oltre al
contenzioso che è sorto sull’obbligatorietà o meno del parere paesaggistico, oltre a dover sottolineare
una condotta non sempre corretta da parte della società che in un primo momento ha chiesto di
sospendere i procedimento in attesa della pronuncia cautelare e successivamente a presentato un
ricorso avverso il silenzio serbato sull’autorizzazione.
A ciò si aggiunge, come già sottolineato dal T.a.r., che non è stata data la prova che anche in caso di
conclusione tempestiva del procedimento autorizzatorio il contributo sarebbe stato sicuramente
erogato.
In conclusione manca l’elemento soggettivo della responsabilità dell’Amministrazione per la tradiva
conclusione del procedimento di autorizzazione e non è stato provato neanche l’elemento oggettivo
costituito dal danno.
Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 16 luglio 2024, n. 6410