Pubblico impiego

PUBBLICO IMPIEGO: 1. Pubblico impiego – Art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. n. 151/2021 – Violazione del principio di ragionevolezza – Contrasto con l’art. 3 della Costituzione – Illegittimità in parte qua.

1. La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000,
n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli
minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa
provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una
sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia
o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».

Corte Costituzionale, sentenza 4 giugno 2024, n. 99

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