Silenzio

SILENZIO: 1. – Atti amministrativi – Silenzio della Pubblica Amministrazione – Istanza di rinegoziazione di convenzione / contratto- Obbligo della PA di provvedere – Sussiste 2 – Giurisdizione – Riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo – Controversia avente ad oggetto il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di revisione delle condizioni contrattuali – Spetta al giudice amministrativo ex art. 133, 1° comma, lett. c), c.p.a.

1. Sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere in ordine all’istanza avanzata dalla
società concessionaria del servizio bar, minimarket e rivendita di giornali nell’area di un Ospedale,
volta ad ottenere la rinegoziazione della convenzione/contratto e, in particolare, la revisione in
diminuzione del canone concessorio, ove a fondamento dell’istanza la medesima società abbia
evidenziato che l’attività svolta ha subito una significativa riduzione dei flussi di clientela a causa
delle misure di contenimento per contrastare la diffusione del virus Covid-19. In presenza di una
formale domanda di parte l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento, anche se ritiene
che la domanda sia irricevibile, inammissibile.
2. Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, 1° comma, lett. c),
c.p.a., in quanto afferente alla materia dei pubblici servizi e relativa a concessioni di pubblici servizi,
escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, la controversia avente ad oggetto il
silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di revisione delle condizioni contrattuali formulata dal
concessionario a causa della riduzione di fatturato conseguente alle misure restrittive imposte per
fronteggiare il Covid-19.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione quarta, sentenza 18 dicembre 2023, n. 3068 in Urbanistica e appalti, n. 3/2024, pag. 413: “Il silenzio inadempimento in materia di rinegoziazione delle concessioni di pubblici servizi e riparto di giurisdizione” di G. Agati

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