Giurisdizione

GIURISDIZIONE: 1. Giurisdizione – Riparto di giurisdizione – Risarcimento dei danni subiti dal privato, che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo – Giurisdizione ordinaria – Sussistenza – Ragioni.

1. In tema di riparto della giurisdizione, l’attrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice
amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza
immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non
costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva, ma solo uno
strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio.
La domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’amministrazione per i danni subiti dal privato,
che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo, rientra nella
giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell’interesse legittimo pretensivo del
danneggiato. La situazione giuridica, la cui lesione costituisce la causa della pretesa del privato di
vedersi risarciti i danni causati dall’annullamento di un provvedimento ampliativo della propria sfera
giuridica, non è l’interesse legittimo alla conservazione del bene della vita acquisito con tale
provvedimento, bensì l’affidamento incolpevole dal medesimo riposto nella legittimità di tale
provvedimento. In relazione agli interessi legittimi pretensivi, infatti, l’interesse del privato
all’ampliamento della propria sfera giuridica è soddisfatto quando l’amministrazione, all’esito del
procedimento, emani il provvedimento che produce l’effetto positivo, senza che rilevi, dal punto di
vista del medesimo privato, se tale emanazione sia legittima o illegittima; al privato interessa soltanto
di poter vedere ampliata la propria sfera giuridica, cioè acquisire un bene della vita.
Nella fattispecie, la sezione ha dichiarato il difetto di giurisdizione, in relazione ad una richiesta di
risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta dell’ente che aveva dapprima autorizzato
lo svolgimento dell’attività degli indicati locali e, successivamente, rilevato l’assenza dei presupposti
per il rilascio della necessaria AUA.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Quinta, sentenza 3 giugno 2024, n. 3528

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