1. Con riguardo a preliminare di compravendita di terreno, la circostanza che il terreno medesimo,
contrariamente alle aspettative del promissario acquirente, risulti inedificabile, può abilitare
quest’ultimo a chiedere la risoluzione ex tunc del rapporto, in applicazione dell’istituto della cosiddetta
presupposizione, solo se si tratti di inedificabilità sopravvenuta alla conclusione del contratto e se
inoltre l’edificabilità del fondo sia stata tenuta presente da entrambi i contraenti quale presupposto
oggettivo per la formazione del consenso (alla stregua di una globale ricostruzione della loro volontà
e senza che si richieda un espresso riferimento a detto presupposto nelle clausole negoziali). La
presupposizione (o condizione non svolta) è configurabile quando dal contenuto del contratto risulti
che le parti abbiano inteso concluderlo soltanto subordinatamente all’esistenza di una data situazione
di fatto che assurge a presupposto della volontà negoziale, la mancanza del quale comporta la
caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti, non sia
fatto espresso riferimento.
Cassazione Civile, Sezione Seconda, sentenza 15 maggio 2024, n. 13435 in Guida al Diritto, n. 23/2024, pag. 54: “Effettuata una specifica applicazione dell’istituto della presupposizione” di M. Piselli