Atti Amministrativi

ATTO AMMINISTRATIVO: 1. Atto amministrativo – Ritardo nella conclusione del procedimento – Potere sostitutivo – Segretario generale – Presupposti – Modalità di esercizio: nei limiti e con le forme legalmente tipizzate. 2. Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Accertamento di conformità – Scia in sanatoria – Obbligo di pronuncia – Inadempimento – Attivazione dei poteri sostitutivi del segretario comunale – Possibilità -Limiti: solo da parte dell’interessato.

1. L’attuale funzione del segretario generale si discosta radicalmente da quella originaria di mera
certificazione, di verbalizzazione, di rogito dei contratti dell’ente, nonché di autenticazione delle
scritture private e degli atti unilaterali, sempre nell’interesse dell’ente stesso, essendo egli chiamato
a svolgere sempre più pregnanti funzioni di controllo di legittimità degli atti dell’ente e più in generale
di legalità e di attuazione degli indirizzi politico – amministrativi dei suoi organi.
Non conseguono una competenza generale su tutte le attività gestionali dell’ente nonchè un connesso
e generalizzato potere di firma in luogo dei dirigenti comunali.
Nella prospettiva di una competenza generale su tutte le attività dell’ente, non può però invocarsi
l’esercizio da parte del segretario generale del potere sostitutivo, perché anche quest’ultimo non si
sottrae ai principi di legalità e tipicità dell’azione amministrativa, potendo essere concretamente
esercitato solo se espressamente previsto e nei limiti e con le forme legalmente tipizzate.
Quanto detto vale a maggior ragione laddove l’amministrazione pretenda di utilizzarlo in deroga alla
regola generale che individua nel soggetto, che ha la competenza ad adottare un atto, l’organo
preposto a rivalutarne la legittimità.
2. Il regime dell’accertamento di conformità delle opere realizzate in assenza della segnalazione
certificata di inizio attività o in difformità dalla stessa è oggetto di disciplina autonoma e distinta dal
paradigma generale della sanatoria ordinaria declinato all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Sussiste l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, la cui
inosservanza integra un mero comportamento inadempitivo. L’interessato può legittimamente
rivolgersi al segretario comunale dell’ente, a fronte dell’inerzia dell’ufficio competente; analoga
possibilità non è invece riconosciuta ai controinteressati.

Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 13 maggio 2024, n. 4278

vedi il documento