1. Il RUP può esercitare un controllo di regolarità della procedura ma non sostituire le proprie
valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara: in tal caso potrebbe soltanto chiedere
chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione. E’ fatto salvo il potere di intervento
sostitutivo del RUP soltanto allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente
illogica o palesemente erronea.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 17 maggio 2024, n. 4435