Energia

ENERGIA: 1. Energia – Impianto fotovoltaico – procedura di VIA – Parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura – Natura – Art. 22 D.Lgs. n. 199/2021 – Atto endoprocedimentale sprovvisto di immediata lesività – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità.

1. E’ inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso il parere del Ministero
della cultura nell’ambito di una procedura di VIA poiché integra ictu oculi un
atto endoprocedimentale sprovvisto di immediata e concreta lesività, oltreché inidoneo a
condizionare ineluttabilmente l’esito del procedimento autorizzatorio in corso, tenuto conto di quanto
previsto – in punto di natura dell’atto – dall’art. 22 del d.lgs. n. 199/2021, secondo cui “nei
procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di
impatto ambientale, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio
non vincolante”.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, sentenza 7 maggio 2024, n. 231

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