Energia

ENERGIA: 1. Energia – Impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 megawatt -P.A.S. ex art. 6 co. 9 bis D.Lgs. 28/2011 -Ammissibilità: condizioni e limiti – Individuazione. 2. Energia – Impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 megawatt -P.A.S. ex art. 6 D.Lgs. 28/2011 – Previo assenso di altre amministrazioni -Necessità -Silenzio-assenso -Esclusione – Ragioni 3. Giustizia amministrativa – Impugnazione atto plurimotivato -Riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione -Sufficienza -Rigetto dell’intero ricorso -Necessità. 4. Energia –-P.A.S. ex art. 6 D.Lgs. 28/2011 – “compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati” – Necessità -Ragioni. 5. VINCA – Ambito oggettivo: si estende a qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000 6. VINCA – Oggetto della valutazione: potenziali incidenze sul sito Natura 2000 -Necessità. 7. VINCA – Giudizio di ampia discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa – Sussistenza – Limiti al sindacato del giudice amministrativo -Sussistenza -Individuazione. 8. VINCA – Decorso del termine per la conclusione del procedimento – Silenzio/Assenso – Operatività – Esclusione -Ragioni – Ricorso avverso il silenzio inadempimento, ex art. 117 del d.lgs. n. 104/2010 -Ammissibilità. 9. VINCA – Principio di precauzione – Applicabilità – Condizione e Limiti – Individuazione. 10. Energia –-P.A.S. ex art. 6 D.Lgs. 28/2011 – Onere del Comune di acquisire d’ufficio gli atti di assenso delle altre amministrazioni -Sussistenza: condizioni e limiti – Individuazione.

1. Ai sensi dell’art. 6 co. 9 bis D.Lgs. 28/2011, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici, di potenza
fino a 10 megawatt, sono sottoposti a procedura abilitativa semplificata (p.a.s.) solo se ubicati in aree
classificate idonee ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 199/2021, ivi comprese quelle di cui al co. 8.
Inoltre, le lett. a) – c-ter) sono tutte accomunate dal riferimento a siti già compromessi da
trasformazioni antropiche (siti ove sono già presenti impianti energetici; aree bonificate; cave e
miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; aree nella
disponibilità dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, dei concessionari autostradali o dei gestori
aeroportuali; aree agricole prossime ad attività d’impresa; aree interne a stabilimenti e impianti
industriali), rispetto ai quali la vocazione del territorio risulta segnata e l’interesse culturale e
paesaggistico si rivela, giocoforza, recessivo.
Infine, nella comparazione delle lett. c-ter) e c-quater), emerge come lo stesso legislatore ha
diversamente modulato l’equilibrio tra le esigenze della transizione energetica e quelle di tutela dei
valori culturali e paesaggistici, richiedendo, nei casi di cui alla lett. c-ter), l’assenza di vincoli ai sensi
della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, e, nei casi di cui alla lett. c quater),
che le aree non siano ricomprese nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi dello stesso codice,
incluse le zone gravate da usi civici di cui all’art. 142 co. 1 lett. h), né ricadano nella fascia di rispetto
dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’art. 136. […]

Tribunale Amministrativo per la Regione Piemonte, Sezione Seconda, sentenza 19 ottobre 2023, n. 808 in Ambiente e sviluppo, n. 1/2024, pag. 31 con nota di C. Prevete

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