Energia

ENERGIA: 1. Energia -Installazione di impianti fotovoltaici su terra -Art. 22-bis del d.lgs. n. 199/2021 – Portata di mera semplificazione procedimentale – Non incide sulla disciplina sostanziale -Limiti e condizioni quali quelle imposte dalla normativa regolamentare della Regione -Legittimità. 2. Energia -Procedimento di a.u. ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e paragrafo 14 delle Linee guida d.m. 10.09.2010 -Scadenza del termine di quindici giorni dalla presentazione dell’istanza -Effetti -Mero avvio del procedimento autorizzativo. 3. Energia -Procedimento di a.u. ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e paragrafo 14 delle Linee guida d.m. 10.09.2010 -Scadenza del termine di quindici giorni dalla presentazione dell’istanza -Effetti – «equivale a provvedimento di accoglimento della domanda» ex art. 20 della legge n. 241/1990 -Esclusione. 4. Energia – Centrali ed impianti – Individuazione aree di interesse – Art. 20, co. 1, del D.Lgs. n. 199/2021 – Limiti alla superficie massima utilizzabile – Legittimità -Ragioni. 5. Energia – Art. 117, co. 3, della Costituzione – “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” -Potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni – Sussistenza: portata ed effetti. 6. Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ex d.m. del 10.09.2010 -Natura ed effetti -Individuazione. 7. Energia – Centrali ed impianti – Individuazione aree di interesse – Art. 20, co. 1, del D.Lgs. n. 199/2021 – Limiti alla superficie massima utilizzabile mediante regolamento regionale – Assenza dei presupposti decreti ministeriali ex art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 -Legittimità – Ragioni.

1. Il nuovo art. 22-bis del d.lgs. n. 199/2021, infatti, nell’escludere (per il futuro) la necessità
dell’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le
valutazioni ambientali, per l’installazione di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere
connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale,
artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave
o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, detta disposizioni di
semplificazione delle procedure per la realizzazione di detti impianti nelle aree indicate, sottraendola
al regime della previa autorizzazione, ma non incide sulla disciplina sostanziale cui è sottoposta tale
attività, che dunque, nonostante la semplificazione procedimentale, può continuare ad essere
sottoposta a limiti e condizioni quali quelle imposte dalla normativa regolamentare della Regione
Umbria.
2. La procedura di autorizzazione unica è disciplinata, oltre che dal citato art. 12 del d.lgs. n.
387/2003, dal paragrafo 14 delle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili approvate con d.m. 10.09.2010, deve rilevarsi che la scadenza del termine di quindici
giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al punto 14.4 delle Linee guida senza che
l’amministrazione abbia segnalato al proponente l’incompletezza della documentazione determina
soltanto l’avvio del procedimento, nell’ambito del quale il proponente è comunque onerato, entro la
data in cui convocata la riunione conclusiva della conferenza di servizi, della presentazione della
documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l’impianto ai sensi
dell’art. 12, co. 4-bis, del d.lgs. n. 387/2003, pena altrimenti la conclusione con esito negativo del
procedimento. […]

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione Prima, sentenza 13 dicembre 2023, n. 723

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